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Codice dell'Amministrazione Digitale

Le modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale.

LE MIE PRIME, POSITIVE, IMPRESSIONI

È all’attenzione della Camera dei Deputati il parere sulla proposta di modifica del CAD avanzata dal Governo (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (452)).

Precisiamo subito che quello richiesto alla Camera dei Deputati è un parere, giacché il Governo esercita una delega che ha già ricevuto dal Parlamento.

Ho letto con molta attenzione il testo della proposta e delle relazioni accompagnatorie.

Vi anticipo alcune riflessioni, a partire da un mio giudizio sostanzialmente positivo sul testo e sui contenuti avanzati.

I miei giudizi, come sempre, sono determinati dalla mia attività sul campo come consulente delle P.A..

Semmai le mie osservazioni “maggiormente dubitative” saranno rivolte alle condizioni che dovranno verificarsi per poter applicare quanto sarà previsto dal dettato legislativo.

LA PRIMA, IMPORTANTE, MODIFICA attiene i poteri che acquisirà AGID in virtù della nuova legge.

AGID diverrà, in sostanza, il vero deus ex machina del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana.

La scelta, assolutamente corretta (era ora!!!) di togliere dal novero della produzione legislativa le modalità applicative del C.A.D. ci può far fare un sostanzioso passo in avanti.

AGID, però, dovrà, non appena la delega verrà approvata, accelerare l’emanazione delle Linee Guida attraverso le quali il dispositivo legislativo si tradurrà in realtà. (v. quanto previsto all’art. 59)

Ritengo che, in quella sede, particolare attenzione andrà dedicata alle modalità di elezione di un domicilio digitale per ogni cittadino, alla definizione concreta di cosa sono le “firme elettroniche diverse”, alle norme per la fascicolazione, passando da una idea (cultura) della conservazione, al favorire le pratiche di trasparenza e di riutilizzo.

Soprattutto, andrà concretamente realizzata la possibilità per i cittadini, a partire dal 1.1.2018 (v. art.5) di accedere ai servizi on line delle Pubbliche Amministrazioni.

All’articolo 7 del CAD viene aggiunta una disposizione secondo la quale chiunque ha il diritto in forma digitale, anche attraverso device mobili, a fruire dei servizi erogati dai soggetti “pubblici” o che erogano “servizi di diritto pubblico”.

Finalmente tutto il mondo dei gestori delle “public utilities” é investito dalle innovazioni previste per il mondo pubblico.

Va inoltre sottolineato come, opportunamente, AGID avrà il potere di intervenire sulle gare indette da CONSIP se i prodotti non saranno conformi a quanto previsto dal Piano Triennale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

LA SECONDA, IMPORTANTE, MODIFICA riguarda ciò che la Relazione illustrativa definisce testualmente “promuovere un processo di autentica valorizzazione del patrimonio informativo pubblico riconducendo tale obiettivo tra le finalità istituzionali di ogni amministrazione e disegnando un contesto normativo che, nel rispetto della disciplina in materia di privacy e tutela dei dati personali, garantisca un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis”.

Anche in questo caso: finalmente!!!

Si può uscire in questo modo dalla visione “eroica” degli open data. Il dato, a tutti gli effetti, può diventare una risorsa per le Amministrazioni che potranno dotarsi di politiche per sviluppare la “predictive analysis” e, nel futuro, uno strumento per finanziare il welfare cittadino.

Da un punto di vista progettuale questo cambiamento è quello che (se hai pazienza vedi i miei innumerevoli interventi in materia sulla sezione del blog dedicata) offre maggiori prospettive e spunti di riflessione.

LA TERZA IMPORTANTE MODIFICA (strettamente collegata) a quanto affermato più sopra è quella che amplia la platea dei soggetti interessati alle norme del CAD.

In particolare si prevede che anche le aziende private, se gestiscono “servizi di pubblica atività”, sono soggette agli obblighi del pubblico.

Questa scelta apre la strada all’idea dei “dati di pubblica attività”.

LA QUARTA IMPORTANTE MODIFICA riguarda il diritto per ogni cittadino di eleggere un proprio domicilio digitale.

Cito testualmente la Relazione di accompagnamento. Il comma l-bis specifica che “chiunque può eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’ elenco dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; tali domicili digitali devono essere eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ( comma l-ter)…”.

È chiaro che AGID, ancora una volta, dovrà chiarire rapidamente la definizione e le specifiche di “servizio elettronico” e “recapito qualificato”. Ciò che è evidente è che viene ridimensionato il ruolo della PEC come strumento esclusivo riservato alle PA, alle imprese e ai professionisti.

Si apre così la possibilità per ognuno di noi cittadini di intrattenere interazioni interamente digitali con le PA. La norma prevede inoltre che il domicilio digitale eletto supplisca a tutti gli effetti alle notifiche che oggi ci vengono inoltrate tramite raccomandata a.r. (tranne che per notifiche di carattere fiscale per le quali servirà un decreto ad ok)..

Questa misura si tradurrà per le PA in un evidente risparmio economico e nella estinzione di funzioni assolutamente dequalificate (il messo notificatore).

LA QUINTA IMPORTANTE MODIFICA attiene una serie di norme che attengono la conservazione e la fruibilità dei documenti.

Naturalmente l’art. 38 precisa bene le finalità – nella conservazione dei documenti – che ne garantiscano l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità, la reperibilità.

Sottolineo con forza l’importanza delle modalità di catalogazione e conservazione (per la fruizione) dei fascicoli della PA.

Non sempre è chiato ai diversi soggetti che queste attività sono la base affinché i diritti previsti dal FOIA e ogni altra forma di accesso (a partire da quello consentito da SPID) siano realmente esercitabili.

Una corretta digitalizzazione e il cambiamento dei modelli organizzativi sono altresì la condizione per attuare quanto previsto dalla legge.

ALLORA, TUTTO BENE MICHELE???

Direi che questa volta il legislatore ci ha aiutato a superare alcuni limiti già più volte evidenziati.

Ci sono ancora sbavature e qualche “illusione” (magari del team Italia digitale) ma, mi pare che ci siamo.

Naturalmente, tutto funzionerà a due condizioni.

1- Se i cittadini cominceranno ad esercitare i loro diritti in modo consapevole e responsabile.

L’alfabetizzazione digitale dovrebbe ormai indirizzarsi all’esercizio dei diritti consentiti dalla nuova legislazione e dalle piattaforme digitali.

2- Se le pubbliche Amministrazioni cambieranno i modelli organizzativi passando da una visione procedimentale a una processuale.

I processi di digitalizzazione dovranno adeguarsi a questo mutato indirizzo.

Come sempre ricordo che questa è la mia professione prevalente esercitata in molti Comuni italiani perciò, sono a Vostra disposizione.

michele-vianello-smart-cities

 

 

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